MARINO LEMBO DICE STOP
ALL’EDILIZIA NON CAPRESE
PER SALVAGUARDARCI DAL
CORONAVIRUS, ANACAPRI…
il sindaco di Capri emette ordinanza restrittiva, nei cantieri solo lavoratori isolani, fermi tutti gli altri compresi i lavori pubblici, il sindaco di Anacapri invece, provvedimento
a metà
Un sindaco di Capri, Marino Lembo, come non si era mai visto: veramente il sindaco di tutti. Marino Lembo, mercoledì scorso ha diffuso un video (che ha realizzato immediatamente migliaia e migliaia di visualizzazioni sui social) con il quale si è rivolto alla popolazione di Capri per fare il punto della situazione attuale della pandemia da coronavirus e preannunziare l’adozione di più incisivi provvedimenti per combatterne la diffusione locale. Dopo avere rivolto un elogio a tutti coloro che sono in prima linea in questa guerra, e specialmente al comparto sanitario e alle forze dell’ordine, ed avere ricordato il lavoro silenzioso ed incisivo sin qui svolto dagli amministratori e dal personale del Comune di Capri, il sindaco ha focalizzato la sua attenzione sulle misure di tutela della salute pubblica dell’isola. Ha ricordato che il presidente della Regione De Luca ha emanato un’ordinanza che impone controlli serrati agli imbarchi per Capri, ed applica, ovviamente, anche a tali imbarchi le norme di “distanza sociale” che valgono in tutta Italia. Ebbene, in un primo momento, De Luca aveva colpevolmente omesso Castellammare tra gli imbarchi da controllare; una volta corretto (per il pressante intervento del Comune di Capri) tale incredibile errore, vi è stato un grave ritardo nella preparazione delle strutture di controllo dei passeggeri in tutti gli imbarchi (solo ieri la stessa struttura è stata montata finalmente anche a Castellammare); inoltre, i controlli stessi non vengono comunque effettuati per tutti gli imbarchi antecedenti le 9 del mattino; in più, nessuna distanza viene rispettata tra i passeggeri in attesa di imbarcarsi (come il sindaco ha documentato con chiare fotografie); e, per finire, al mancato controllo a terra corrisponde il mancato controllo a bordo dei mezzi, dove non è mai stata rispettata la distanza minima di un metro tra i passeggeri. Come risultato, ha continuato il sindaco, nella sola giornata di mercoledì sono sbarcate a Capri circa 800 persone senza alcun controllo. Tutto questo, mentre i capresi hanno disciplinatamente seguito le disposizioni emanate dagli organi nazionali, regionali e locali, sottoponendosi a gravi sacrifici nell’interesse dell’intera comunità. Questa situazione ha generato panico e rischia di provocare gravi conflitti tra i residenti e i lavoratori pendolari, dei quali il sindaco ha riconosciuto e ricordato l’insostituibile apporto all’economia locale. A questo punto, però, è necessario che l’isola si difenda da sola, anche dalle fake news che persone irresponsabili mettono in giro sui social media: da sindaco responsabile e rispettoso delle leggi, che ha sempre operato in silenzio per il bene del paese, Marino Lembo ha preannunziato una serie di provvedimenti tesi a colmare le gravissime lacune create dalla mancata collaborazione al controllo da parte di altri soggetti. Il primo di tali provvedimenti è nato dalla considerazione che in questo periodo il maggior numero di pendolari operano nel settore edile, nei moltissimi cantieri aperti sull’isola. Di conseguenza, dopo un intenso scambio di vedute con il consigliere Enrico Romano, avvocato amministrativista di grosso spessore, il sindaco ha adottato l’ordinanza n. 11, con la quale sono state sospese fino al 3 aprile prossimo le attività edilizie pubbliche e private per tutti i cantieri operanti nel territorio comunale dove è presente almeno un lavoratore non residente nei comuni di Capri o Anacapri. Come ha preannunziato Marino Lembo, a questo provvedimento, se necessario, seguiranno tutti quelli che potranno ridurre la fascia di rischio: è necessario un periodo di almeno tre settimane di sacrifici (ai quali, peraltro, i capresi si sono immediatamente ed intelligentemente sottoposti sin da subito con un grande senso di comunità), per poi ripartire con ottimismo, perché, ha detto il sindaco, “Siamo Capri: e la notte finirà”.
Dopo alcune ore dall’ordinanza emessa dal sindaco di Capri, il Comune di Anacapri, che prima era contrario, si è accodato, probabilmente perché costretto dalle troppe domande che si ponevano i cittadini. Di conseguenza, ha emanato un’ordinanza-fotocopia, ma con un distinguo che va a vanificare l’ordinanza stessa. Infatti, l’ordinanza firmata da Alessandro Scoppa recita letteralmente: VISTA… l’ordinanza sindacale n. 11 del 11.03.2020 avente ad oggetto: “PROVVEDIMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 (CORONAVIRUS) SUL TERRITORIO COMUNALE”, ma chissà perché non dice che l’ordinanza sindacale n. 11 del 11/03/2020 è del Comune di Capri. Sembra quasi che quest’ordinanza sia, per Scoppa e per la sua amministrazione, un boccone amaro, di difficile digestione. Ma la cosa più grave è che l’ordinanza del sindaco di Anacapri si differenzia da quella di Capri, in quanto recita: ORDINA di sospendere AD HORAS e fino al 3 aprile 2020 le attività edilizie pubbliche e private per tutti i cantieri operanti sul territorio comunale dove è presente almeno un lavoratore non domiciliato nel Comune di Anacapri o di Capri, dando atto che i lavori in corso nel cimitero e nell’istituto comprensivo V. Gemito sono esclusi dalla presente ordinanza in quanto, per la loro natura, afferiscono a lavori indifferibili ed urgenti. Questo distinguo rispetto all’ordinanza coraggiosa e determinata del Comune di Capri e del suo sindaco Marino Lembo, antepone, evidentemente, alla salute della cittadinanza anacaprese (ma, purtroppo, anche di quella caprese) i lavori della scuola Gemito e del cimitero, che prevedono maestranze provenienti dalla terraferma. Si capisce l’importanza dei lavori pubblici (ma anche a Capri ne sono in corso di importantissimi che non sono stati anteposti alla salute della cittadinanza): c’è solo da augurarsi che, in un’emergenza così straordinaria, il sindaco di Anacapri ci ripensi, visto che questa eccezione rischia di vanificare anche gli sforzi lodevoli del primo cittadino di Capri. Il comune di Anacapri, insomma, continua a distinguersi: e non in meglio, purtroppo. L’ordinanza di entrambi i comuni, con il disdinguo di Anacapri purtroppo, prevede che: ORDINA di sospendere AD HORAS e fino al 3 aprile 2020 le attività edilizie pubbliche e private per tutti i cantieri operanti nel territorio comunale dove è presente almeno un lavoratore non residente nel comune di Capri o di Anacapri.
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima di parlare agli Italiani martedì sera scorsa ha firmato il Dpcm in materia di coronavirus, covid-19. I punti salienti del decreto prevedono:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Coronavirus, il modulo di autocertificazione: chi può spostarsi e come
che devono compilare anche i cittadini di Capri ed Anacapri per spostarsi
sul territorio dove sono residenti o per andare fuori territorio
Come spiega il Governo ci si può mettere in viaggio per
comprovate esigenze lavorative;
situazioni di necessità;
motivi di salute;
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
La motivazione del viaggio deve essere inoltre esplicitata compilando il modulo
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
Il sottoscritto , nato il a , residente in — Via identificato a mezzo nr. utenza telefonica ____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Di essere in transito da proveniente da — e diretto a —
Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
Che il viaggio è determinato da:
comprovate esigenze lavorative;
situazioni di necessità;
motivi di salute;
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A questo riguardo, dichiaro che
Lavoro presso…
Sto rientrando al mio domicilio sito in…
Devo effettuare una visita medica presso…
Altri motivi (elencare)
Il modulo deve infine contenere la data e la firma del dichiarante.