In riferimento all’articolo pubblicato domenica scorsa e titolato UN POLIZIOTTO DELLA PROCURA TIRAVA ACQUA AL MULINO DEL MOBILIERE E IL NETTUNO nella parte: … Ovvero, un poliziotto che prestava servizio in Procura, molto legato con Raffaele Perrella verso cui, come si suol dire, voleva farsi bello, o, chissà per quale interesse, perorò la causa del mobiliere nei confronti dell’ufficio del Pubblico Ministero inquirente, dove vi era un Magistrato che è stato radiato dalla Magistratura, Luisanna Figliolia, per altri fatti… è errato che tale Magistrato è stato radiato dalla Magistratura. Siamo purtroppo caduti in errore in quanto le informazioni in rete sulla sua vicenda risalivano a prima di un passaggio da noi non recepito. Il Consiglio Superiore della Magistratura, come richiesto dalla Procura Generale, valuterà se radiare o meno il Giudice Luisanna Figliolia, dopo la seduta del Consiglio Superiore della Magistratura il prossimo 2 maggio. Di seguito una breve ricostruzione dei fatti contestati al Magistrato.
Nei confronti della dott.ssa Luisanna Figliolia fu aperto dalla Sezione Disciplinare del CSM un procedimento (n. 153/2009) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del D. L.vo 109/2006:
“1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:
(…)
d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all’articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri disciplinati dall’articolo 1;”.
Relativamente a tre capi di accusa, la trattazione di due dei quali fu sospesa in attesa della pronuncia della corte penale di Perugia.
Per il terzo capo di accusa, il procedimento disciplinare si concluse con la sentenza n. 31/2011 (Presidente Marini – Estensore Auriemma – P.G. Geraci):
“Configura illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni, per lo svolgimento di attività tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, la condotta del magistrato che sia presente, in maniera continuativa, alle riunioni tra i difensori – molti dei quali del Foro della città in cui esercita le sue funzioni – di persona sottoposta a procedimenti giudiziari pendenti davanti al suo ufficio di appartenenza, riunioni aventi ad oggetto i medesimi procedimenti, poiché (…) il comportamento posto in essere, in quanto idoneo a determinare una distorsione dell’atteggiamento del difensore e a far presumere un interesse personale del magistrato per vicende alle quali dovrebbe restare estraneo, costituisce violazione del dovere di riserbo, inteso come discrezione e prudenza non solo nell’esprimere, ma anche nel far percepire i propri giudizi, al fine di evitare che si possa fondatamente dubitare della sua indipendenza ed imparzialità. (…) La rilevanza degli interessi tutelati, il pregiudizio causato al prestigio dell’ordine giudiziario nella sede di servizio, e l’elevata professionalità dell’incolpata, immune da precedenti disciplinari, inducono ad applicare la sanzione principale della perdita di anzianità nel minimo di mesi due e la sanzione accessoria del trasferimento ad altro ufficio”.
In data 07.11.2015, la dott.ssa Figliolia è stata assolta con formula piena dal Tribunale di Perugia (sentenza n. 1825/2015) dall’accusa di concussione per le “utilità” di vario genere che ha ricevuto da Vittorio Cecchi Gori, e che il Tribunale ha ritenuto provate, ma non rilevanti sotto il profilo penale.
Tuttavia, tale assoluzione non ha interrotto (né condiziona in alcun modo) il procedimento disciplinare presso il CSM. Infatti, all’esito del procedimento penale, e con riferimento ai capi d’accusa sospesi nel precedente procedimento disciplinare, in data 13.03.2017 la Procura Generale presso il CSM ritenne che il comportamento della dott.ssa Figliolia (ormai provato in sede penale) fosse illecito ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del D. L.vo 109/2006:
“1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:
(…)
e) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;”:
Per tale illecito, l’art. 12 del D. L.vo 109/2006 (del quale la Corte Costituzionale ha, nel frattempo, dichiarato la legittimità con sentenza 197/2018) prevede l’applicazione della sanzione della rimozione del magistrato:
“5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera e) (…),”.
Sanzione che, infatti, la Procura Generale ha richiesto nella seduta del CSM del 18.01.2019.
La Sezione Disciplinare ha rinviato la decisione all’udienza del prossimo 02.05.2019, ritenendo “assolutamente necessario dover acquisire agli atti la trascrizione delle deposizioni rese da Franco Filoni e Vittorio Cecchi Gori nel corso del dibattimento concluso con la sentenza del tribunale di Perugia n. 1825 del 07.11.2015.”.
Quindi, ci scusiamo con il Magistrato Luisanna Figliolia per essere caduti in errore ed aver riportato la sua esplusione dalla Magistratura senza che ciò sia stato ancora deciso o meno. Facciamo ammenda.