L’arroganza e la prepotenza non vincono mai ed infatti il Comune di Capri, l’amministrazione comunale della Primavera, è stata sconfitta al Tar e non è la prima sconfitta.
La Primavera, senza ascoltare i consigli dell’opposizione in commissione statuto e regolamenti ha approvato il regolamento per i giochi leciti, subito dopo, lo ha portato in Consiglio Comunale esponendo il regolamento ed eliminando di fatto le slot machine dal territorio comunale, mettendo il paletto che vi possono essere solo a cinquecento metri da un’infinita serie di attività, da quella scolastica a quella religiosa, stabilimenti balneari, palestre e quant’altro. Quindi, da nessuna parte vi possano essere i videopoker, neanche a Villa Jovis per chiarezza. L’opposizione in Consiglio Comunale aveva chiarito, e diversamente avrebbe votato a favore, che il regolamento doveva essere fatto senza falle. Il gruppo consiliare di opposizione “Avanti Capri” alla delibera di Consiglio Comunale che approvava il regolamento che decretava lo stop ai video poker votò contro spiegando: “Condividiamo il principio generale del contrasto all’utilizzo dei giochi in quanto alimentano il fenomeno della ludopatia in continuo aumento sull’isola. Pur tuttavia, non condividiamo l’iter procedurale della stesura ed approvazione del regolamento soprattutto perché non si è avuto modo di avere un confronto con le associazioni di categoria locali, di sentire approfonditamente i servizi sociali e di richiedere pareri e studi alle associazioni di psicologi e sociologi. In questo modo, a nostro avviso, si allungano i tempi in virtù di possibili ricorsi e non si combatte in modo efficace il fenomeno della ludopatia”. Ed infatti le parti interessate, ovvero coloro che hanno i video poker hanno fatto ricorso al Tar ed hanno vinto. Se ci fosse stato il voto favorevole di Avanti Capri il Tar avrebbe confermato invece la legittimità del regolamento ed il ricorso sarebbe stato vano. Perchè il Tar Campania ha annullato tutti gli atti amministrativi, regolamento, delibera, piantina che indicava la zona del divieto. Al Comune di Capri si stanno leccando le ferite e stanno sommando quest’ennesima brutta figura che fa sembrare la Primavera un’armata brancaleone. Quindi, con la sentenza del Tar per almeno altri tre mesi resteranno in essere i video poker. Questa la sentenza premesso che il Medjpub aveva richiesto al proprio legale il ritiro del ricorso e ciò ha creato un mistero perchè nella sentenza stessa quest’azienda figura come ricorrente con le altre. Il Medjpub appena divenne pubblica la delibera di giunta con cui la Primavera conferiva l’incarico al legale di fiducia per costituirsi al Tar e appena resisi conto che figuravano anche il nome del titolare che avrebbe preferito non essere citato, in quanto probabilmente cognato del primo cittadino, si precipitò a rendere pubblica la notizia che oltre ad aver dato mandato di ritirare il ricorso per quanto attinente al nome degli amministratori che avrebbe disinstallato in 24 ore i video poker, così come ha fatto.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4321 del 2018, proposto da
Gennaro Raiola, titolare dell’omonima impresa individuale, Medj Pub di Carmelita Alfredo, Tramontano Aniello & C S.n.c., in persona dei soci amministratori, rappresentati e difesi dall’avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio per legge in Napoli presso la Segreteria del TAR Campania;
contro
Comune di Capri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Leone in Napoli, viale Gramsci, 23;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Omnia S.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio per legge in Napoli presso la Segreteria del TAR Campania;
per l’annullamento
– della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 12 settembre 2018, avente ad oggetto “Regolamento sale da gioco e giochi leciti”, pubblicata sull’Albo Pretorio on line per 15 giorni a decorrere dal 27 settembre 2018;
– del “Regolamento sale da gioco e giochi leciti” e della “mappatura dell’intero territorio comunale indicante le aree prossime nel limite dei 500 metri ai luoghi sensibili” , approvati con la medesima deliberazione;
– dei provvedimenti (prot. n. 24026) notificati in data 1° ottobre 2018, con i quali si ordina di procedere alla disinstallazione degli apparecchi da gioco installati presso gli esercizi condotti dai ricorrenti entro il termine del 10 gennaio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Capri;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;
Premesso che i ricorrenti contestano gli atti in epigrafe, concernenti il Regolamento comunale sulle sale da gioco ed i giochi leciti, ed il conseguente invito alla disinstallazione degli apparecchi identificati dal TULPS all’art. 110, all’uopo deducendo che:
– mancherebbe una adeguata istruttoria ed una congrua motivazione;
– in base all’intesa stipulata il 7/9/2017 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 1, co. 936, della legge n. 208/2015, di cui sarebbe imminente l’adozione del decreto ministeriale di recepimento, avrebbe posto l’accento sulla necessità di tutelare le “ubicazioni degli investimenti esistenti”;
– la imposta chiusura degli impianti esistenti entro il 10/1/2019 sarebbe in contrasto con i princìpi euro-unitari; la dismissione forzata degli apparecchi sarebbe sproporzionata e mancherebbe un piano di indennizzi; sarebbe altresì impossibile una diversa dislocazione per i costi e la totalizzante presenza dei “luoghi sensibili” nonché il difetto di siti alternativi;
– risulterebbe tradito il legittimo affidamento dei ricorrenti generato dall’art. 7, co. 10, del decreto-legge n. 158/2012 in base al quale le pianificazioni distanziali non potrebbero applicarsi alle concessioni di gioco in essere;
– in contrasto con l’art. 1, co. 201, della legge regionale n. 16/2014, le determinazioni impugnate non sarebbero state adottate con le modalità previste per gli strumenti urbanistici e le connesse garanzie procedimentali;
– la delibera consiliare di approvazione del Regolamento impugnato non sarebbe stata adottata con la maggioranza prevista dal vigente Statuto comunale;
Considerato che quest’ultima censura ha rilevanza prioritaria;
Rilevato che:
– il Paragrafo II dello Statuto, rubricato “Regolamenti: termini e modalità di adozione”, stabilisce che “I Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale entro i termini rispettivamente previsti. In prima votazione sarà necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune; nelle successive votazioni sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati”;
– nella specie il Consiglio comunale, con la delibera n. 63 del 12/9/2018, ha approvato in prima convocazione il Regolamento in questione con 7 voti favorevoli e 4 voti contrari, su 13 consiglieri (compreso il Sindaco), di cui 2 assenti;
Considerato che:
– l’art. 38 del TUEL Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede l’autonomia funzionale ed organizzativa dei consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto;
– la previsione di una maggioranza qualificata calcolata in base al numero dei “consiglieri assegnati”, comporta che la validità della deliberazione dipende dal raggiungimento di un quorum deliberativo calcolato in base al numero dei componenti previsti dalla legge per l’organo consiliare, ivi compresi gli assenti alla seduta, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa comunale sull’argomento, e senza considerare il Sindaco (cfr. Cons. St., sez. V, 5/9/2012, n. 4694);
– pertanto, per l’approvazione del Regolamento comunale, in base all’attuale disciplina vigente nel Comune di Capri, risulta necessario in prima convocazione il voto favorevole di 8 componenti dell’organo consiliare (compreso eventualmente il Sindaco);
Ritenuto che pertanto la censura in esame risulta fondata e assorbente rispetto alle ulteriori doglianze dedotte;
Ravvisato che le spese di giudizio ed il rimborso del contributo unificato vanno posti a carico, come di norma, della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla la delibera consiliare n. 63 del 2018 e gli atti conseguenziali.
Condanna il Comune di Capri al pagamento, in favore di Gennaro Raiola e Medj Pub di Carmelita Alfredo, Tramontano Aniello & C S.n.c., delle spese di lite liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti dell’interveniente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Gianmario Palliggiano, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Fabio Donadono
Il Tar ha annullato tutti gli atti di Consiglio Comunale e rendendo quindi non applicabile il regolamento sui video poker. Annulato tutto, in quanto in base al regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale in prima votazione non erano sufficienti, come invece ha fatto la Primavera, 7 voti favorevoli e 4 voti contrari, su 13 consiglieri (compreso il Sindaco), di cui 2 assenti. Al Tar Campania è stato sufficiente questo motivo per annullare, senza neanche entrare nel merito delle altre motivazione per le quali era stato richiesto invalidare gli atti comunali. In effetti a parte che i politici che siedono in Consiglio Comunale devono conoscere, perchè non si deve essere in presenza di incompetenti ed ignoranti in materia, come funziona il Consiglio e le sue regole, è gravissimo che non lo sappia neanche la segretaria comunale, che, in effetti, è come un notaio al Comune e che per giunta si sceglie anche il sindaco in un apposito albo. La segretaria comunale non spiegando che quella votazione non andava bene oltre ad apportare danno economico alle casse comunali, la nomina dell’avvocato di fiducia, la condanna alle spese e il mancato ragigungimento dell’obiettivo della Primavera, ha aggiunto un’ennesima brutta figura a lei ed alla Primavera come si è verificato lo scorso anno con l’approvazione del bilancio di previsione del 2017. Infatti, davanti alle rimostranze dell’opposizione che lamentava che nel fascicolo del Consiglio Comunale riguardo al bilancio di previsione del 2017 mancava la relazione del revisore dei conti che è un documento molto importante che venne aggiunto solo pochi giorni prima dell’assise della politica caprese e che i documenti relativi al bilancio non erano stati forniti nei previsti 20 giorni antecedenti al Consilgio Comunale, non se ne fregò e dette il via libero al sindaco ed all’amministrazione comunale per l’approvazione. Davanti a questa prepotenza l’opposizione di Avanti Capri fece ricorso al Tar e vinse e l’amministrazione comunale si trovò senza il bilancio di previsione del 2017 ritrovandosi con non pochi provvedimenti. Non si capisce neanche come sia possibile che davanti a questi errori della segreteria comunale il sindaco non le dia il ben servito che per una serie di motivi è per lui diventata un peso. Un peso a tal punto che qualche mese fa il primo cittadino in accordo con la sua giunta chiese il parere ad un legale per sapere come liberarsi di lei prima della scadenza del contratto, ma gli fu risposto che se non vi erano motivi concreti non poteva darle il ben servito, bene, ora, quei motivi potrebbero esserci, specialmente ora che vi è danno economico come la nomina di avvocati di fiducia per difendersi al Tar dove si è perso. A perorare la causa dei ricorrenti al Tar Campania è stato l’avvocato di fama Cino Benelli che ha commentato la sentenza: tanta è la fretta nell’introdurre limitazioni al gioco pubblico da non rispettare nemmeno le norme previste dagli statuti comunali. L’arroganza e la prepotenza non vincono mai!